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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Centro Servizi Amministrativi di Napoli
Via Ponte della Maddalena 55
NAPOLI
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Prot. n. 13947
Napoli, 27 giugno 2003
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. 17.4.2003, ed annesse tabelle di valutazione dei titoli A ed A/1 di cui al D.M. n. 40
del 16.4.2003, con il quale è stata dispiegata la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie
provinciali del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003/2004, così come previsto
dalla legge 124/99 e dalla legge 333/2000;
VISTO il proprio decreto del 14.7.2003 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive
sulla scorta delle domande presentate dagli interessati entro il termine del 17.5.2003 e dell'adeguamento
delle posizioni, da parte del sistema informativo, degli aspiranti già presenti in
graduatoria;
CONSIDERATO che il TAR Lazio del 14.7.2003 con sentenza del 14.7.2003 ha annullato il D.M. 40/2003 e
la tabella di valutazione allo stesso allegata (tabella A/1) nella parte in cui si dispone l'attribuzione di
punti 18, in aggiunta a quelli spettanti per il punteggio dell'abilitazione, ai docenti della terza fascia
delle graduatorie permanenti in possesso di abilitazione diversa dalla specializzazione SSIS, e nella parte
in cui concede ai docenti specializzati S.S.I.S. di optare, in luogo dell'attribuzione dei 30 punti
aggiuntivi, per il punteggio aggiuntivo di 18 punti e dell'eventuale servizio di insegnamento prestato sulla
stessa classe di concorso;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1981 del 23.7.2003 con la quale, in accoglimento della citata sentenza
TAR, viene disposto l'adeguamento delle graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che detto adeguamento va ad incidere solo sulla scuola secondaria, per cui la presenza
del punteggio aggiuntivo dei 18 punti nelle graduatorie ripubblicate non va a mutare le posizioni occupate
dagli aspiranti presenti nelle graduatorie della scuola primaria (materna ed elementare);
CONSIDERATO che è stato, altresì, necessario apportare rettifiche alle graduatorie
permanenti delle scuole di ogni ordine e grado in accoglimento di ricorsi ed in applicazione del principio
dell'autotutela, ed in esecuzione di sentenze TAR di accoglimento di ricorsi di aspiranti inclusi nelle
graduatorie permanenti e che avevano conseguito l'abilitazione, con riserva, attraverso le sessioni
riservate di abilitazioni
DECRETA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto.
Art. 2 - Sono ripubblicate le graduatorie permanenti definitive del personale docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado, unitamente agli elenchi del sostegno definitivi per il personale
docente di scuola materna, elementare e secondaria.
Art. 3 - Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL DIRIGENTE DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA
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