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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Centro Servizi Amministrativi di Napoli
Via Ponte della Maddalena 55
NAPOLI

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Prot. n. 13947

Napoli, 27 giugno 2003

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.G. 17.4.2003, ed annesse tabelle di valutazione dei titoli A ed A/1 di cui al D.M. n. 40 del 16.4.2003, con il quale è stata dispiegata la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003/2004, così come previsto dalla legge 124/99 e dalla legge 333/2000;

VISTO il proprio decreto del 14.7.2003 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive sulla scorta delle domande presentate dagli interessati entro il termine del 17.5.2003 e dell'adeguamento delle posizioni, da parte del sistema informativo, degli aspiranti già presenti in graduatoria;

CONSIDERATO che il TAR Lazio del 14.7.2003 con sentenza del 14.7.2003 ha annullato il D.M. 40/2003 e la tabella di valutazione allo stesso allegata (tabella A/1) nella parte in cui si dispone l'attribuzione di punti 18, in aggiunta a quelli spettanti per il punteggio dell'abilitazione, ai docenti della terza fascia delle graduatorie permanenti in possesso di abilitazione diversa dalla specializzazione SSIS, e nella parte in cui concede ai docenti specializzati S.S.I.S. di optare, in luogo dell'attribuzione dei 30 punti aggiuntivi, per il punteggio aggiuntivo di 18 punti e dell'eventuale servizio di insegnamento prestato sulla stessa classe di concorso;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1981 del 23.7.2003 con la quale, in accoglimento della citata sentenza TAR, viene disposto l'adeguamento delle graduatorie permanenti;

CONSIDERATO che detto adeguamento va ad incidere solo sulla scuola secondaria, per cui la presenza del punteggio aggiuntivo dei 18 punti nelle graduatorie ripubblicate non va a mutare le posizioni occupate dagli aspiranti presenti nelle graduatorie della scuola primaria (materna ed elementare);

CONSIDERATO che è stato, altresì, necessario apportare rettifiche alle graduatorie permanenti delle scuole di ogni ordine e grado in accoglimento di ricorsi ed in applicazione del principio dell'autotutela, ed in esecuzione di sentenze TAR di accoglimento di ricorsi di aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti e che avevano conseguito l'abilitazione, con riserva, attraverso le sessioni riservate di abilitazioni

DECRETA

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto.

Art. 2 - Sono ripubblicate le graduatorie permanenti definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, unitamente agli elenchi del sostegno definitivi per il personale docente di scuola materna, elementare e secondaria.

Art. 3 - Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
DOTT. LUCIANO CHIAPPETTA

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