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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
MIUR.AOODRCA.
UFFDIR.1170 |
Napoli, 23 maggio 2007 |
Oggetto: DM 45 – libri di testo scuola di istruzione secondaria di I grado
Si trasmette integralmente il testo del Decreto Ministeriale n° 45 del 22 maggio 2007, concernente l’oggetto, con la preghiera di rispettare i tetti di spesa indicati per l’acquisto dei libri di testo.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti
IL DIERETTORE GENERALE
dott. Alberto Bottino
Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto n. 45 |
Roma, 22 maggio 2007 |
IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l’art. 27, comma 1;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 628;
VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dell’obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola;
CONSIDERATO che la dotazione libraria deve fare riferimento anche all’insegnamento della seconda lingua straniera, all’educazione stradale e all’area delle attività facoltative e opzionali;
RITENUTO necessario determinare un adeguamento del tetto di spesa complessivo, in relazione al mutato quadro di riferimento dell’editoria scolastica, come delineato in precedenza;
D E C R E T A
ART. 1 - Per l’anno scolastico 2007/2008, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, da assumere quale limite all’interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è così determinato:
1^ media € 280,00; 2^ media € 108,00; 3^ media € 124,00
ART. 2 – Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nella prima classe possono essere compensati, nei successivi anni, rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe
ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi indicati ai precedenti articoli debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10%. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.
IL MINISTRO
Fioroni
Destinatari:
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione secondaria di I grado
e degli Istituti comprensivi
statali e paritari della regione Campania
LORO SEDI
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