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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Prot. n. 2917/P Napoli, 6 febbraio 2006


Destinatari

Oggetto: Ordinanza di sospensiva del TAR del Lazio r.g. 413 del 1 febbraio 2006 - precisazioni

SSi comunica alle SS. LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con nota prot. 1019 del 3 febbraio 2006, ha reso noto che l'ordinanza di sospensiva in epigrafe emessa dal TAR del Lazio il 1º febbraio 2006, relativa al portfolio delle competenze e alle linee guida per la sua definizione, si riferisce solamente a due aspetti della circolare n. 84/2005 che ha trattato tale materia.

Al fine di evitare che si possa incorrere in erronee interpretazioni del provvedimento, ha precisato che l'ordinanza non ha riguardato la sospensiva in toto del portfolio e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente due aspetti:

A. "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;
B. la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo, pertanto, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005 che restano, pertanto, valide e operative.

Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono invitate, per il momento, a soprassedere alla sua compilazione.

Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in atto circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

Si precisa, infine, che il Ministero, nelle more della sentenza di merito, sta valutando la proposizione dell'appello della ordinanza di sospensiva nella convinzione della fondatezza, nel merito e nella legittimità, delle determinazioni assunte.

In ogni caso -recita la predetta nota- le istituzioni scolastiche potranno procedere negli adempimenti istituzionali, senza pregiudizio per il normale svolgimento delle attività didattiche.

Il Direttore Generale
dott. Alberto Bottino

Destinatari:

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie,
degli Istituti Comprensivi e
delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione secondaria
di I grado della regione Campania
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